Art. 213. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose
della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati [nei manicomi giudiziari], si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità (1).
(1) Vedi note (1) e (3) sub art. 212.