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Art. 213. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive

Art. 213.  Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro.  Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose
della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati [nei manicomi giudiziari], si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità (1).

(1) Vedi note (1) e (3) sub art. 212.