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Art. 309. Banda armata: casi di non punibilità

Art. 309.  Banda armata: casi di non punibilità. Nei casi preveduti dagli artt. 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell’ingiunzione dell’autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono, o comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o  abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.