Logo del Laurus Robuffo

Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la  quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

    a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

    b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

    c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente  probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle  dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso è comunicato al pubblico ministero. (1)

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’articolo 393, comma 2-bis. (2)

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest’ultimo può delegare il giudice per le  indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis.Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo  600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate  all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente  probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni  testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della  riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. (2) (3) (4)

5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano maggiorenni in  condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede (5).

5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni di cui all’articolo 498, comma 4-quater (6).

(1) Il comma 3 è stato così modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267.

(2) I commi 3 bis e 5 bis sono stati introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (art. 14).

(3) Comma così modificato prima dall’art. 13 L. 3 agosto 1998, n. 269, poi dall’art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228, successivamente dall’art. 14, L. 6 febbraio 2006, n. 38, poi ancora dall’art. 9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv., con modif., dalla L. 3 aprile 2009, n. 38, poi dall’art. 5, co. 1, lett. h), L. 1° ottobre 2012, n. 172 ed infine dall’art. 2, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(4) La Corte Cost., con sentenza 13 - 29 gennaio 2005, n. 63, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5-bis nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all’assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno.

(5) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

(6) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.