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Art. 613 ter. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Art. 613-ter. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio,  istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se  l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 14 luglio 2017, n.110, in vigore dal giorno della sua pubblicazione (avvenuta nella G.U. n. 166 del 18 luglio 2017).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto e il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).