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Art. 454. Alterazione di monete

Art. 454. Alterazione di monete.  Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque  anni e con la multa da lire duecentomila a un milione (euro 516).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) non è consentito procedere al fermo; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche nota sub art. 453.