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Art. 84. Costituzione del responsabile civile


Art. 84. Costituzione del responsabile civile.

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore.

3. La procura conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del  responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.