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Art. 26. Prove acquisite dal giudice incompetente

Art. 26. Prove acquisite dal giudice incompetente. 1. L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite.

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.