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Art. 456. Circostanze aggravanti

Art. 456.  Circostanze aggravanti.  Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Vedi anche nota sub art. 453.