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Art. 131. Poteri coercitivi del giudice

Art. 131. Poteri coercitivi del giudice.

1. Il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.