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Art. 726. Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

Art. 726. Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera. 

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.