Art. 244. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano, al pericolo di guerra. (1) Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque e quindici anni.
(1) Articolo così modificato dall’art. 7 della L. 12 maggio 1995, n. 210.
Procedura: 1) si procede dietro autorizzazione del Ministero della Giustizia (art. 313); 2) il fermo è consentito (art. 384 c.p.p.). L’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.) (facoltativo nell’ipotesi prevista dal co. 2) (381 c.pp.); 3) competente è la Corte di Assise.