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Art. 244. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano, al pericolo di guerra

Art. 244.  Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano, al pericolo di guerra. (1) Chiunque, senza l’approvazione del  Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la  reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se  avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque e quindici anni.

(1) Articolo così modificato dall’art. 7 della L. 12 maggio 1995, n. 210.

Procedura: 1) si procede dietro autorizzazione del Ministero della Giustizia (art. 313); 2) il fermo è consentito (art. 384 c.p.p.). L’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.) (facoltativo nell’ipotesi prevista dal co. 2) (381 c.pp.); 3) competente è la Corte di Assise.