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Art. 452 ter. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452 ter. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale,ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

 

Articolo inserito dall’art. 1, L. 22 maggio 2015, n.68 (in vigore dal 29 maggio 2015).

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è, di norma, facoltativo (381 c.p.p.); diviene obbligatorio nell’ipotesi aggravata prevista dal co. 2 qualora ricorrano i limiti di pena indicati nell’art. 380 co. 1 c.p.p.; 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.