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Art. 684. Rinvio dell’esecuzione

Art. 684. Rinvio dell’esecuzione. 

1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

1 L’art. 684 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di provvedere al differimento della esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, primo comma 1, del codice penale (Corte cost. 31 maggio 1990, n. 274). L’ipotesi presa in considerazione è quella in cui viene presentata la domanda di grazia al Presidente della Repubblica (art. 147 c.p.). Per evitare l’assurdo effetto che il condannato venga graziato quando ha già scontato in tutto o in parte la pena, l’art. 147 del comma 1 n. 1 c.p. prevede la possibilità che l’esecuzione della pena venga rinviata. Prima dell’intervento della Corte costituzionale, a provvedere sul differimento – facoltativo – era il Ministro di Grazia e Giustizia (art. 684 c.p.p.). La Corte costituzionale ha ritenuto però che tale previsione fosse in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24 Cost.

Ha infatti osservato, la Corte, che non essendovi vincoli costituzionalmente determinati per l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica o la prognosi sulla concedibilità del beneficio non può essere formulata da alcun organo (ed in tal caso l’ipotesi dell’art. 147, primo comma, n. 1 c.p. andrebbe eliminata) ovvero la decisione va attribuita, come per le analoghe ipotesi di cui all’art. 147, primo comma, nn. 2 e 3 al Tribunale di sorveglianza, attese le nuove attribuzioni di tale magistratura, e, soprattutto, il principio della giurisdizionalizzazione di tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale.