Logo del Laurus Robuffo

Art. 180. Sanzioni pecuniarie

Art. 180. Sanzioni pecuniarie. 

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall’articolo 178 comma 2 o dall’articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila (euro 25) a lire cinquecentomila (euro 258) a favore della cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell’articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila (euro 12) a lire duecentocinquantamila (euro 129) a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono  pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell’articolc 664 del codice.