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Art. 420 quinquies. Nuove ricerche dell’imputato e revoca della sospensione del processo

Art. 420-quinquies. Nuove ricerche dell’imputato e revoca della sospensione del processo.

1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell’ordinanza di cui al comma 2 dell’articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone nuove  ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l’ordinanza di sospensione del processo:

    a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

    b) se l’imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

    c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l’imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

    d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129.

3. Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l’avviso sia notificato all’imputato e al suo difensore,  alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All’udienza di cui al comma 3 l’imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444.

L’articolo - inserito dall’art. 19, L. 16 dicembre 1999, n. 479 che, con gli artt. da 420 a 420 quinquies, aveva sostituito l’originario art. 420 - è stato poi così sostituito dall’art. 9, L. 28  aprile 2014, n. 67.

Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014 cit. vedi nota sub art. 420 bis.