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Art. 540. Rapporto di parentela

Art. 540. Rapporto di parentela. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come  circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.

Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall’accertamento dello stato delle persone.

Articolo così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.