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Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Chiunque, introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui, è punito con  a multa da lire ventimila (euro 10) a duecentomila (euro 103).

Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della  multa da lire quarantamila (euro 20) a quattrocentomila (euro 206).

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con  la multa da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); si procede di ufficio quando si tratti di acque, terreni, fondi, edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (vedi sotto art. 639  bis) ovvero se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) competente è il Giudice di pace  (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico qualora ricorra taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v.sub nota art. 581 c.p.) ovvero quando si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 639-bis).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.