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Art. 51

Art. 51.  I provvedimenti gia emessi a termini del capoverso dell’art. 53, o della prima parte dell’art. 54, o dell’art. 57, o della prima parte dell’art. 58 del codice penale abrogato rimangono fermi.

Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.

Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell’art. 53 del predetto codice, i genitori o coloro che hanno l’obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza, essere condannati al pagamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma da lire quarantamila (euro 20)a duecentomila (euro 103) (*).

(*) La sanzione è stata moltiplicata per quaranta a norma dell’art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603 e per cinque ai sensi dell’art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689.