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Art. 731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

Art. 731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale dei luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l’eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l’atto con cui questo Stato acconsente all’esecuzione (1).

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell’esecuzione di una confisca e il relativo provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria con atto diverso dalla sentenza di condanna. (2)

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

(1) Comma così modificato dall’art. 53, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della sua pubblicazione avvenuta nella G. U. del 13 febbraio 2003, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 dello stesso decreto.

(2) Il comma 1 bis è stato aggiunto dall’art 7 L. 9 agosto 1993, n. 328.