Art. 602-quater. Ignoranza dell’età della persona offesa. Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
Articolo inserito dall’art. 4, co. 1, lett. p), L. 1 ottobre 2012, n. 172.