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Art. 18 bis

Art. 18 bis.  Nei casi di cui all’articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Articolo inserito dall’art. 5, L. 11 giugno 2004, n. 145 (G.U. 12 giugno 2004, n. 136), in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.