Art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato.
1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice (1) (2).
2. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato (3) (4).
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5 (5).
1) Comma modificato prima dall’art. 36, L. 16 dicembre 1999, n. 479, poi dall’art. 14, co. 2, L. 1° marzo 2001, n. 63 ed infine (mediante l’aggiunta degli attuali ultimi due periodi) dall’art. 1, co. 46, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 aprile 2002, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 nella parte in cui prevede che il termine entro cui l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato.
(3) Il comma (già modificato prima dall’art. 36, L. n. 479/1999 cit. e poi dall’art. 2 nonies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144) è stato, infine, così sostituito dall’art. 1, co. 47, L. n. 103/2017 cit.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19 – 23 maggio 2003, n. 169, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 (nel testo precedente alla sostituzione operata con la L. n. 103/2017 cit.) nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa
rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
(5) Ancora la Corte costituzionale, con sentenza 12 – 22 gennaio 2015, n. 1, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente art. 458 e dell’art. 1, co. 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, co. 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.