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Art. 241. Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria

Art. 241. Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria. 

1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo.