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Art. 108 bis. Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato

Art. 108 bis. (1)  Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.  

1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall’articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.

(1) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 4 comma 7 D. L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.