Art. 108 bis. (1) Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.
1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall’articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.
2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.
(1) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 4 comma 7 D. L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.