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Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con  l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (euro 309).

Si applica l’ammenda da lire duecentomila (euro 103) a un milione (euro 516) a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le  prescrizioni dell’Autorità.

Procedura: v. art. 650.