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Art. 502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

Art. 502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici.

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’articolo 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.

2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il  giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.