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Art. 656. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pub

Art. 656. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o  tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire  seicentomila (euro 309).

Procedura: v. art. 650.