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Art. 490. Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

Art. 490. Accompagnamento coattivo dell’imputato assente [o contumace].

1. Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente [o contumace], quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.

Le parole “o contumace” sono state soppresse dall’art. 10, L. 28 aprile 2014, n. 67.

Per disposizioni transitorie vedi nota sub art. 420 bis.