Art. 35. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
Art. 35. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio. 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.