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Art. 35. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

Art. 35. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio. 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.