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Art. 304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

Art. 304. (1) Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

1. I termini previstidall’articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310, nei seguenti casi:

    a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

    b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

    c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo, 544 commi 2 e 3.

    c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti  dall’articolo 544, commi 2 e 3 (2).

2. I termini previsti dall’articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di  dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni (2).

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310.

4. I termini previsti dall’articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310, se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per  taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione  non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi (2).

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tale fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea (3).

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b) (4).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) I commi 1, 2 e 5 sono stati così modificati dall’art.2 D.L. 7 aprile 2000, n. 82 conv., con modif.,nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

(3) Il primo periodo del comma 6 è stato così modificato dall’art. 2, co. 2, D.L. 24 novembre 2000, n.341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.

(4) L’art. 33, L. 22 aprile 2005, n. 69 (recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al  mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri») ha stabilito che il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657.

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 143, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 33 L. n. 69/2005 cit., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero, in esecuzione del mandato d’arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, del c.p.p..