Art. 53. Sanzione pecuniaria inflitta all’interprete nel corso delle indagini preliminari.
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.