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Art. 221. Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato

Art. 221. Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato. 

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.