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Art. 154 bis. Liberazione dell’imputato prosciolto

Art. 154 bis. (1)  Liberazione dell’imputato prosciolto. 

1. L’imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L’imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l’immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l’istituto penitenziario per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l’istituto anche senza accompagnamento. È vietato l’uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.

(1) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 4 L. 12 dicembre 1992, n. 492.

(2) La disposizione opera per tutti i casi di proscioglimento a seguito di giudizio e per i casi di liberazione immediata conseguenti, ad esempio, alla mancata convalida di un arresto o di un fermo (artt. 389 e 391 c.p.p.) o alla concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 163-164 c p.p ). Per l’ ipotesi di «proscioglimento» a seguito di udienza preliminare (art. 425 c.p.p.: sentenza di non luogo a procedere), opera invece l’art. 131 bis att. c.p.p.