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Art. 421 bis. Ordinanza per l’integrazione delle indagini

Art. 421-bis. (1) Ordinanza per l’integrazione delle indagini.

1. Quando non provvede a norma  del comma 4 dell’articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro  compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello.

2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’articolo 412, comma 1.

(1) Articolo inserito dal comma 1 dell’art. 21 L. 16 dicembre 1999, n. 479.