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Art. 260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

Art. 260.  Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 256, 257 e 258;

3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’art. 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica (1).

(1) (1) Comma aggiunto dall’art. 7, co. 3-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.


Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo per il primo comma (381 c.p.p.); obbligatorio per il secondo. Il fermo è consentito solo per il secondo comma (384 c.p.p.); 3) competenza: primo comma Tribunale monocratico; secondo comma Corte di Assise.