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Art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

Art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale  addetto annota sull’originale e sulla copia dell’atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda  visione dell’atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.