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Art. 185. Restituzioni e risarcimento del danno

Art. 185.  Restituzioni e risarcimento del danno.  Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili,
debbono rispondere per il fatto di lui.