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Art. 109. Ricezione della notizia di reato

Art. 109.  Ricezione della notizia di reato. 

1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.