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Art. 650. Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

Art. 650. Esecutività delle sentenze e dei decreti penali. 

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.