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Art. 644 ter. Prescrizione del reato di usura

Art. 644-ter. (1) Prescrizione del reato di usura. La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

(1) Articolo introdotto dall’art. 11, L.  7 marzo 1996, n. 108.