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Art. 226. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

Art. 226.  Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni [ventuno], il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.