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Art. 692. Spese della custodia cautelare

Art. 692. Spese della custodia cautelare.

1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

[3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna.] (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 299 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in vigore dal 1° luglio 2002.

Vedi, ora, l’art. 200 D.P.R. n. 115/2002 cit.