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Art. 389. Inosservanza di pene accessorie

Art. 389.  Inosservanza di pene accessorie. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata (1).

(1) Il secondo comma, sostituito dall’art. 129 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell’abrogazione dell’art. 140 c.p.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.