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Art. 599. Provocazione

Art. 599. Provocazione (1). [Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.] (2)

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (3).

[La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.] (2)

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

(2) Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. n. 7/2016 cit.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. n. 7/2016.