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Art. 511 bis. Lettura dei verbali di prove di altri procedimenti

Art. 511-bis. (1) Lettura dei verbali di prove di altri procedimenti.

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo 511.

(1) Articolo è stato inserito dall’art. 8 comma 1 bis D.L. giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n 356.