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Art. 222. Incapacità e incompatibilità del perito

Art. 222. Incapacità e incompatibilità del perito.

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte;

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.