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Art. 99. Recidiva
Capo II - Della recidiva, della abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere

                                                                                  CAPO II

                                               DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

                                                       NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE

 

Art. 99. Recidiva. (1). Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae
volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo
comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è  obbligatorio e, (2) nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del
nuovo delitto non colposo.

 

 

 

 

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 2015, n. 185, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle
parole «è obbligatorio e,».