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Art. 59. Secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto

Art. 59.  Secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto. 

1. Nel caso previsto dall’articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l’ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell’articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.