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Art. 565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica

Art. 565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze
tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da lire duecentomila (euro 103) a un milione (euro 516).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.