Logo del Laurus Robuffo

Art. 248. Richiesta di consegna

Art. 248. Richiesta di consegna.

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa  delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).